Statuto

PREMESSA: L’Asilo Infantile fu fondato da una Società costituitasi in Lendinara nell’anno 1875, promossa dall’Amministrazione Comunale di Lendinara.

Pervenuti per legge al Comune di Lendinara, in mancanza di altri aventi diritto, i beni delle soppresse Mansionerie Bollato, Falconetti, Berretta e S. Antonio Abate mediante il pagamento allo Stato del loro valore, il Consiglio Comunale sentendo l’obbligo di incontrare, per quanto era compatibile col progresso dei tempi, la volontà dei benemeriti e pii testatori nell’erogazione delle rendite di questi beni, sopra referto di una Commissione nominata nel proprio seno, in seduta 24 Giugno 1874 deliberata “DI DEVOLVERE IL REDDITO NETTO DEI BENEFICI RIVENDICATI DAL COMUNE ALTRA VOLTA COSTITUENTI I BENEFIZI:

Bollato, Falconetti, Mansioneria Berretta e S. Antonio Abate ad un altro ASILO INFANTILE CHE FOSSE PER SORGERE IN LENDINARA, e incaricava la Giunta di mettersi all’opera per la formazione di un’associazione privata con lo scopo dell’istituzione stessa previsto.

Questa delibera era resa esecutiva dal Visto del Commissario Distrettuale 4 luglio 1874 N. 1452.

Dietro tale iniziativa, la Società costituitasi, approvava il proprio statuto, eleggeva il proprio Presidente, ed il Sindaco del Comune con verbale 30 marzo 1876, consegnava tutti gli atti costitutivi, essendo già fino dal 23 gennaio 1876 aperto l’Asilo.

La Società fondatrice dell’Asilo continua a sussistere ed a reggerlo concorrono le contribuzioni dei Soci, il frutto del proprio patrimonio, il concorso del Comune come sopra deliberato, concorso che veniva confermato e regolato dalle successive delibere Consiliari 24 giugno 1874 e 29 ottobre 1881, questa ultima approvata dalla Deputazione Provinciale nella seduta del 13 gennaio 1882 N. 10035 Div. II.

L’Asilo, con propri risparmi d’Amministrazione, acquistava nell’anno 1891 uno stabile proprio per Sede dell’Opera Pia, per pubblica sottoscrizione, raccoglieva parte del denaro occorso a ridurre lo stabile nell’attuale condizione.

In tale epoca per volere dei sottoscrittori e per delibera della Società, l’Asilo intitolavasi a Vittorio Emanuele II°, venendo a perpetuare in un’opera tanto Pia e utile la memoria del Gran Re.

Con R.D. 25 marzo 1923 N. 908, l’Asilo veniva elevato a Ente Morale.

Fra le persone benemerite che concorsero ad aumentare il patrimonio è doveroso rammentare il NOB. GAETANO FALCONETTI di Pietro, cittadino Lendinarese della benemerita famiglia fondatrice di una delle Mansionerie, da cui l’Opera Pia trae il suo maggior alimento.

Egli con suo testamento olografo 20 Luglio 1886, dopo aver prima disposto di tutto il suo patrimonio a favore delle altre Opere Pie di Lendinara, l’Ospedale e la Casa di Ricovero, beneficava anche l’Asilo, allo stesso donando i propri risparmi in £. 5.5960,41.

E’ pure doveroso ricordare con gratitudine la benemerita Signora Irma Marchiori fu Pietro, maritata De Zinis, la quale legava all’Asilo con testamento 24 febbraio 1914, il fondo terreno e fabbriche, in Lendinara, denominato “Villino Irma”, anche perchè fosse meta alle passeggiate dei bambini, trovandosi a conveniente distanza dall’Asilo.

Da citare per ultimo il defunto Cav. Cesare Bellinetti, già Presidente dell’Istituzione, il quale, con sua disposizione testamentaria dell’anno 1931 donava la somma di £. 10.0000.

Nel 1934, sotto la Presidenza del Cavo Giacomo Marchiori, veniva provveduto all’ampliamento dell’edificio onde renderlo adatto alle accresciute esigenze dell’aumentato centro urbano, costruendo una nuova ala di fabbricato, dotando l’Asilo di moderna cucina e refettorio di palestra ginnastica e di passeggiata coperta, provvedendo altresì ai più moderni impianti sanitari e di termosifone e rifornendole di banchi ed attrezzi vari.

Alla rilevante spesa veniva provveduto, in parte con le economie accumulate ed in parte con un contributo straordinario del Comune e con la elargizione di £. 25.000 della benemerita S.A. Zuccherificio Lendinarese. L’Ingegnere progettista e direttore dei lavori Cav. Paolo Fasiol, elargiva in tale occasione l’importo delle sue competenze, ammontanti a £. 5.000.

Con questi lavori l’Asilo può ora accogliere 200 bambini.

Con delibera 16 dicembre 1937 N° 173 approvata dalla G.P.A. in seduta 7/1/1938 N° 2004 Div. II^, il Comune aumentava il suo contributo annuale a £. 15.0000.

L’attuale patrimonio dell’Opera Pia risulta, dal suo ultimo conto approvato di £. 99.000, composto dello stabile sede dell’Asilo, dell’arredamento del medesimo, da titoli di rendita fruttanti e dal fondo rustico con fabbricati denominato “Villino Irma”.

 

DISPOSIZIONI STATUTARIE

Art.1°) L’Asilo ha per scopo di accogliere e custodire nei giorni feriali i bambini di ambo i sessi del Comune di Lendinara dell’età dai tre ai sei anni, e di provvedere alla loro educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa, nei limiti consentiti dalla loro tenera età, e ciò per collaborare efficacemente con le provvidenze assistenziali del Regime fascista. Le rette di pagamento sono fissate di volta in volta dal Consiglio d’Amministrazione, mediante deliberazione, tenuti presenti l’ andamento dei prezzi e la sistemazione del bilancio.

Art.2°) I bambini ammessi all’Asilo non possono rimanervi oltre il principio dell’anno scolastico nel quale sono obbligati, secondo le vigenti Leggi e per ragioni di età, a ricevere l’istruzione elementare.

Art.3°) Ai bambini dell’Asilo è somministrata una refezione calda quotidiana, salvo il caso che i mezzi dell’Istituzione non lo consentano.

Art.4°) Nel caso di deficienza di posti saranno preferiti i bambini che non possono essere convenientemente vigilati in famiglia, nonché quelli che presentino altri motivi gravi riconosciuti dall’amministrazione. Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra (Africa, Spagna, ecc.) avranno la preferenza.

Per gli altri si tiene conto dell’ordine di precedenza delle domande.

Art.5°) L’Asilo provvede ai suoi scopi con le entrate patrimoniali, con le contribuzioni pagate dalle famiglie dei bambini, col prodotto delle azioni sottoscritte dai soci, con il concorso del Comune di Lendinara, e con ogni altro provento non destinato espressamente ad aumentare il patrimonio.

Art.6°) Nell’Asilo è vietata ogni diversità di trattamento tra bambini, ai quali verrà somministrato un grembiule, per tutti uguale, sempre che i mezzi dell’Istituto lo consentano.

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.7°) L’Asilo è retto da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri: due nominati dal Podestà o tre eletti dall’Assemblea dei Soci nel proprio seno.

Il Presidente sarà scelto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Tanto il Presidente che i Consiglieri si rinnovano per intero ogni quattro anni e possono essere rieletti.

Art.8°) In Casa di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Consigliere più anziano.

Art.9°) I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica.

DEI SOCI

Art.10°) San soci temporanei coloro i quali, mediante sottoscrizione si obbligano di pagare una o più obbligazioni di £. 12 annue, per un periodo di cinque anni.

L’obbligazione, ove non venga disdetta sei mesi prima della scadenza dell’ultimo anno, si intenderà rinnovata di anno in anno. Sono soci perpetui coloro i quali verseranno una somma di £. 500 (cinquecento) equivalenti a tre obbligazioni.

Art.11°) Perdono la qualità di soci coloro i quali, entro tre mesi dalla scadenza, non abbiano effettuati i pagamenti dovuti,e coloro i quali si trovino in uno dei casi previsti dall’art.25 della Legge Com. e Provinciale e dei comma C) e D) dell’art. II) della Legge 17 luglio 1890 NO 6972.

Art.12°) Le scadenze e le modalità dei pagamenti sono determinate dal Consiglio.

DELL’ASSEMBLEA GENERALE

Art.13°) Le assemblee ordinarie avranno luogo in occasione del rinnovo totale o parziale dei Consiglieri; quelle straordinarie ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, per invito del Presidente, o per domanda sottoscritta da almeno 1/40 dei soci, o per invito dell’Autorità Tutoria.

Le assemblee sono indette dietro invito del Presidente del Consiglio Amministrativo.

All’invito va unito l’ordine del giorno delle materie da trattarsi.

Art.14°) Alle assemblee possono intervenire tutti i soci, eccettuati quelli non aventi diritto a termini dell’art. 11.

Art.15°) Ogni socio ha diritto a tanti voti quante sono le sue obbligazioni. Un socio può delegare i suoi voti ad altro Socio mediante delega scritta, vistata e timbrata dal Segretario.

I soci che si trovano nelle condizioni previste dall’art.

II non possono delegare i propri voti.

Le assemblee sono valide in la convocazione con l’intervento di metà più uno dei soci.

Le assemblee sono valide in 2^ convocazione con l’intervento effettivo d’un numero di almeno dieci soci o di loro delegati.

 

Art.16°) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario

 

Art.17°) L’Assemblea Generale delibera le modificazioni statutarie, il regolamento organico e quello di servizio interno, nomina i membri del Consiglio d’Amministrazione.

 

Art.18) Qualora il numero dei soci sia ridotto a meno di sei e finché questo limite non sia nuovamente raggiunto, le attribuzioni dell’Assemblea Generale sono devolute al Consiglio d’Amministrazione ad eccezione della nomina dei tre membri del Consiglio di spettanza all’Assemblea, per la quale provvederà il Podestà.

 

ADUNANZE ED ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

 

Art.19°) Il Consiglio si aduna per invito scritto del Presidente e potrà essere provocato di diritto con domanda scritta e motivata da almeno due Consiglieri.

Art.20°) Le deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione debbono essere prese con l’intervento della maggioranza di coloro che lo compongono ed a maggioranza degli intervenuti. Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone. Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse giusta l’art. 5° della Legge 17 luglio 1890 N. 6972, non può prendere parte alla deliberazione.

Art.21°) I processi verbale delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art.22°) Il Consiglio d’Amministrazione provvede alla iscrizione dei soci, alla Amministrazione della Opera Pia ed al suo regolare funzionamento, forma i progetti dei regolamenti di amministrazione e di servizio interno e per il personale. Delibera i conti preventivi e consuntivi. Promuove quando occorra la modifica  dello statuto e dei regolamenti. Nomina, sospende e licenzia il personale e delibera le convenzioni da fare col medesimo. Delibera in genere su tutti gli affari e le discipline che interessano l’Istituto.

 

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 

Art.23°) Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione: di rappresentare l’Amministrazione e curare la esecuzione delle delibere prese dal Consiglio; di sospendere per gravi ed urgenti motivi  il personale e prendere, in Caso di urgenza, tutti i provvedimenti reclamati al bisogno, salvo riferirne al Consiglio d’Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine.

 

 

NORME GENERALI DI  AMMINISTRAZIONE

 

Art.24°) Il servizio di cassa è fatto dall’esattore Comunale.

Art.25°) I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel titolare, se non sono muniti delle firme del Presidente, di un Consigliere, nonché  del Segretario.

 

DISPOSIZIONI GENERALI ED AVVERTENZE

 

Art.26°) Il Consiglio di Amministrazione provvede alla vigilanza igienico – sanitaria ed a quella sull’andamento disciplinare. Per l’indirizzo didattico l’Asilo è soggetto alla vigilanza del R. Provveditore agli Studi.

Art.27°) E’ in facoltà di ogni componente il Consiglio di Amministrazione di visitare l’Asilo per assicurarsi del buon andamento.

Art. 28°) Le modalità di nomina del personale, la pianta organica, i diritti ed i doveri, le attribuzioni e mansioni del personale sono fissati nel regolamento organico. Per quanto riguarda i titoli di idoneità del personale dirigente ed insegnante ed il metodo di insegnamento sono osservate le disposizioni di Legge e dei regolamenti scolastici.

Art.29°) Sono pure materie di disposizioni regolamentari: i termini per presentare le domande di ammissione dei bambini; i certificati da allegare alle medesime e le competenze per provvedere in proposito.

La disciplina interna.

La data di apertura e di chiusura dell’Asilo.

Gli orari.

Le norme per la somministrazione della refezione e dei grembiuli.

L’igiene e la pulizia e quant’altro sia opportuno per il regolare  andamento dell’Asilo che non formi oggetto di disposizioni Statutarie.

 

DISPOSIZIONE FINALE

 

Art. 30°) Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le norme delle Leggi 17 luglio 1890 N° 6972 e 18 luglio 1904 N° 390 e dei relativi regolamenti.

 

ALBO D’ORO

 

Art.31°) Viene istituito l’albo d’oro dell’Asilo Infantile nel quale saranno citati i fondatori dell’Ente ed i successivi benemeriti che, con atti di notevole importanza o cospicue donazioni contribuirono al potenziamento morale ed economico della Pia Istituzione. In esso saranno pure citati i soci perpetui.