Statuto

Statuto

Ente Morale Istituzione Dott. Brunetto Boldrin di Lendinara

 

Capo I°

Art. 1 – Premessa sulle origini dei due enti morali Fondazione Dott. Brunetto Boldrin e Asilo Infantile Vittorio Emanuele II di Lendinara.

La Fondazione Dott. Brunetto Boldrin fu Giacomo, trae origini dal testamento olografo in data 11.1.1932 pubblicato dal Notaio Dr. Cesare Laurenti di Lendinara con atto in data 8.7.1941 Rep. n. 19750. Con tale testamento il Dr. Brunetto Boldrin, nell’intento di apportare un contributo all’incremento dell’assistenza sociale e della cultura del suo paese dispone i seguenti legati al Comune di Lendinara:

– £. 700.000.= per la istituzione della Casa del povero per la somministrazione di vitto, combustibile, indumenti ed altri soccorsi ai poveri del Comune;

– £. 700.000.= oltre il palazzo con giardino e fabbricati adiacenti siti in via G. B. Conti n. 30, il cui valore stimato risultava di lire 4.500.000.= ed i mobili in esso contenuti, per un valore attributivo di £. 276.000.=;

I lasciti dovevano essere utilizzati per l’incremento della cultura cittadina e per conferire premi di studio a giovani meritevoli del Comune.

La Fondazione ha sede nel Palazzo Boldrin ed è stata eretta in Ente Morale con D.P.R. 3/6/1955 con il quale è pure stato approvato lo statuto.

La Fondazione ha un’unica amministrazione, si divide tuttavia, in relazione agli scopi prefissi dal fondatore, in due distinte sezioni: assistenziale e culturale.

Fino ad oggi non vi sono state modifiche nel patrimonio immobiliare, le somme disponibili sono investite presso la filiale locale della Cassa di Risparmio o in titoli di stato ed utilizzati nelle necessità.

Il Consiglio di Amministrazione, come prevedeva lo statuto, era composto da sette memori:

– Il Preside del maggior Istituto Scolastico cittadino o da un insegnante da lui delegato;

– Un rappresentante del Comune di Lendinara, scelto fra i consiglieri comunali in carica;

– Il Parroco di Santa Sofia “Pro tempore” o altro sacerdote da lui delegato;

– Il Sindaco in carica o un assessore da lui delegato;

– L’erede del fondatore, membro di diritto, o un rappresentante dallo stesso delegato;

– Il direttore della banda musicale cittadine, o in difetto, da un diplomato da un Istituto musicale nominato dal Consiglio Comunale;

– Un cittadino di spiccata moralità, avente i requisiti di legge per essere elettore e di età non inferiore ai 25 anni, nominato del Consiglio Comunale.

L’Ente Morale Asilo Infantile Vittorio Emanuele II°, fu fondato da una Società costituitasi in Lendinara nell’anno 1875, promossa dall’Amministrazione Comunale.

Pervenuti per legge al Comune di Lendinara, in mancanza di aventi diritto, i beni delle soppresse Mansionerie Bollato, Falconetti, Berretta e Sant’Antonio Abate mediante il pagamento allo Stato del loro valore, il Consiglio Comunale incaricava la Giunta ad attivarsi per la formazione di un’associazione privata.

Con verbale del 30.3.1873 la Società veniva costituita approvando il proprio Statuto ed eleggeva il proprio Presidente. L’Asilo acquistava, con propri risparmi d’amministrazione, nell’anno 1891 uno stabile proprio per sede dell’Opera Pia, e per pubblica sottoscrizione raccoglieva parte del denaro occorrente per la trasformazione dei locali come attualmente.

Con R.D. 25 marzo 1923 n° 908, l’Asilo veniva elevato a Ente Morale.

Il 20.7.1885, con testamento olografo, il Nob. Gaetano Falconetti di Pietro, cittadino lendinarese, beneficiava l’Asilo donando i propri risparmi di £.5.596,41.

Il 24.2.1914, con testamento, la benemerita Signora Irma Marchiori fu Pietro, maritata De Zinis, lasciava all’Asilo il fondo terreno e fabbricati, in Lendinara, denominato “Villino Irma”.

Da ricordare pure il Cav. Cesare Bellinetti, già Presidente dell’Istituzione, il quale, con disposizione testamentaria dell’anno 1931 donava la somma di £. 10.000.

Nel 1934, sotto la Presidenza del Cav. Giacomo Marchiori, si provvedeva all’ampliamento dell’edificio urbano, sito in via Garibaldi, provvedendo per la parte economica in parte con le somme accantonate, in parte con contributo straordinario del Comune, in parte con l’elargizione di £ .25.000.= della benemerita S.A. Zuccherificio Lendinarese. L’ingegnere progettista e direttore lavori Cav. Paolo Fasiol, elargiva in tale occasione l’importo delle sue competenze. L’Ente svolse regolarmente i propri compiti fino all’anno 1974, quando, per mancanza di mezzi, non fu più in grado di pagare il personale insegnante di servizio. Il Consiglio di Amministrazione cedette allora gratuitamente in uso l’edificio al Comune di Lendinara per la creazione di una scuola materna.

Il Consiglio di Amministrazione, come prevedeva lo statuto, era composto da sette membri; compreso il Presidente che era nominato dal Prefetto tra i componenti medesimi: due nominati dal Podestà (ora Consiglio Comunale), tre eletti dall’Assemblea dei Soci nel proprio seno, uno dal Provveditore agli Studi ed uno dal Prefetto.

Nel corso di questi ultimi anni sono cambiate profondamente le condizioni di questi due enti, soprattutto per quanto riguarda le rendite, ma anche per il mutamento della situazione di Lendinara, in particolare modo per quanto concerne la gestione dell’Asilo Infantile e le necessità delle persone bisognose, cui è appunto l’assistenza di questi Enti.

I Consigli di Amministrazione dei due Enti ritengono pertanto opportuno unificarli, costituendo un unico istituto, onde perseguire nel modo migliore i fini istituzionali stabiliti dai fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione sarà costituito come previsto dallo Statuto della Fondazione Dott. Brunetto Boldrin, in quanto maggiormente ampie e tale da garantire una migliore gestione del nuovo Ente.

Risulta inoltre impossibile eleggere i tre soci dell’Assemblea dell’Asilo Infantile Vittorio Emanuele II° in quanto disciolto.

 

Art. 2 – SCOPI

L’Ente Morale di nuova istituzione e denominato “Istituto Dott. Brunetto Boldrin” si suddivide nelle seguenti sezioni:

a) Sezione Assistenziale con i seguenti scopi:

1) provvedere alla promozione di attività e servizi di carattere culturale miranti all’educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa dei bambini di ambo i sessi del Comune di Lendinara, con mezzi idonei a seconda della loro età;

2) assistenza delle persone anziane e bisognose, comunque intesa somministrando entro i limiti della disponibilità dell’Ente, i contributi, combustibile,vestiario, coperte e simili, con particolare riguardo ai più bisognosi ed a coloro che hanno maggiori carichi di famiglia;

3) promuovere attività ed iniziative di ricreazione per i minori, anche con visite didattiche presso centri specializzati o presso il “Villino Irma” – che dovrà mantenere l’individuazione testamentaria.

b) Sezione Culturale: La sezione culturale con i seguenti scopi:

1) Assegnare premi di studio ogni anno o ogni due anni a giovani residenti nel Comune di Lendinara che, per intelligenza, attività e soprattutto per condotta morale, ne siano meritevoli e che ispirino a seguire corsi di studio di qualsiasi ramo dello scibile, con preferenza per le discipline scientifiche;

2) Provvedere alla conservazione e all’ampliamento della biblioteca comunale esistente al piano nobile del Palazzo Boldrin, alla quale sono stati aggiunti, secondo desiderio espresso dal testatore, i libri già di proprietà del defunto Dott. Boldrin.

3) Promuovere conferenze culturali e concerti musicali gratuiti e a pagamento. Le norme di funzionamento della biblioteca e le modalità per attuare conferenze, concerti ed altre manifestazioni culturali entro e fuori Palazzo saranno precisate in apposito regolamento.

4) Promuovere studi e ricerche miranti ad una sempre maggiore conoscenza delle problematiche dei minori ed i possibili maltrattamenti a cui possono essere sottoposti in ambito locale.

 

Art. 3 – SEDE

L’Ente Morale ha sede presso il fabbricato sito in Lendinara Via Gian Battista Conti n. 30 denominato “Palazzo Boldrin”.

 

Art. 4 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Ente è formato dai beni elencati in calce al presente statuto.

 

Art. 5 – MEZZI

L’Ente trae i mezzi per il suo funzionamento dalle seguenti voci:

a)rendita del proprio patrimonio mobile ed immobile;

b)da contributi ed elargizioni di privati ed enti pubblici, donazioni, liberalità;

c)da una apposita convenzione da stilarsi con l’Amministrazione Comunale per l’utilizzo da parte del Comune stesso degli stabili attualmente sede dell’Asilo e sito in Via Garibaldi in Lendinara impegnando per contropartita l’Amministrazione a promuovere iniziative per la cura e l’educazione dell’infanzia.

 

Capo II°

Art. 6 – ORGANI

Organi dell’Ente sono il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 7 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L’Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri compreso il Presidente.

I Consiglieri sono i seguenti:

1) Il Preside pro tempore dell’Istituto Tecnico Commerciale o dell’Istituto di maggior grado o un insegnante da lui delegato;

2) Il Parroco di Santa Sofia “Pro tempore” o altra sacerdote da lui delegato;

3) Il Presidente “Pro tempore” della pro loco di Lendinara;

4) Il direttore della banda musicale cittadina, o in difetto,un diplomato da un istituto musicale, nominato dal Consiglio Comunale;

5) Un cittadino residente a Lendinara, avente i requisiti di legge per essere elettore e di età non inferiore ai 30 anni, nominato dal Consiglio Comunale.

I membri elettivi del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati senza interruzione.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente nella prima riunione.

Le funzioni del Presidente e dei Consiglieri sono gratuite. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Consigliere più anziano di nomina ed in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età. I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

Per il suo funzionamento l’Ente si avvale dell’opera retribuita di segretario economo.

 

Art. 8 – ADUNANZE ED ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo nei mesi di maggio, settembre e, in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per l’esame del conto consuntivo, per l’approvazione del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni al medesimo ai sensi dell’art. 6 del R.D. 30.12.1923 n°2841 e 1° del R.D: 20.2.1927 n° 257, le altre ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente sia per iniziativa del Presidente sia per domanda sottoscritta da almeno due consiglieri, sia per disposizione dell’Autorità Governativa.

Le adunanze sono convocate dal Presidente con invito scritto contenente l’ordine del giorno degli affari da trattare, da comunicare ai componenti del Consiglio nei modi e nei termini fissati dal regolamento.

 

Art. 9 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l’intervento della metà più uno del numero dei membri che lo compongono, ed a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.

Le votazione si fanno per appello nominale, a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone. Ai fini della determinazione della validità delle adunanze, non sono computati nel numero dei componenti il Consiglio coloro che, avendo interesse, giusto l’art. 15 della legge 17 luglio1890 n. 6972, non possono prendere parte alla deliberazione. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare o non possa firmare ne viene fatta menzione.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

 

Art. 10 – COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione provvede all’ordinaria gestione dell’Ente ed al suo regolare funzionamento. Delibera i regolamenti di amministrazione, di servizio interno e per il personale; delibera circa le assegnazioni, la decadenza e la revoca dei premi e in genere, circa la erogazione delle rendite dell’Ente, promuove, quando occorre, la modificazione dello Statuto.

Nomina, sospende e licenzia il Segretario economo.

Delibera in genere, su tutti gli affari che interessano l’istituzione.

 

Art. 11 – ORDINE DEL GIORNO

L’ordine del giorno degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza, con l’invito ad intervenire, deve essere consegnato a domicilio dei consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In casi di urgenza tale termine può essere ridotto a 24 ore.

 

Art. 12 – COMPITI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Ente. Vigila sull’osservanza dello statuto e dei regolamenti. Spetta al Presidente eseguire le deliberazioni del Consiglio, provvedere alla verifica di cassa, firmare i mandati e adottare i provvedimenti urgenti reclamati dal bisogno, salvo riferire al Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine.

Può temporaneamente delegare uno dei Consiglieri a firmare in sua vece i mandati di pagamento e la corrispondenza ordinaria ed a vigilare sul regolare funzionamento dei servizi.

 

Capo III°

Art. 13 – IL SEGRETARIO E COMPITI ATTRIBUITI

Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei membri assegnati, nomina il Segretario. Con la delibera di nomina dovrà essere determinata la misura della prestazione e del compenso.

Il Segretario risponde al Consiglio relativamente alle attività, redige i verbali delle sedute, cura gli atti approvati dagli organi dell’Ente, cura i rapporti con la tesoreria.

 

Art. 14 – AVVERTENZE E NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere, se non sono muniti della firma del Presidente e di quella del membro del Consiglio di Amministrazione incaricato dal Consiglio stesso e del Segretario.

 

Art. 15 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si osserveranno le disposizioni vigenti legislative e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica ed assistenza scolastica.

 

Capo IV°

NORME SPECIALI PER LA EROGAZIONE DEI PREMI DI STUDIO

Art. 16 – DISPOSIZIONI

I premi di studio sono conferiti in seguito a concorso per titolo da bandirsi non più tardi del 31 ottobre di ogni uno o due anni secondo deliberazione del Consiglio, a giovani del Comune di Lendinara che, per intelligenza, attività e buona condotta ne siano ritenuti meritevoli e che aspirino a seguire corsi di studi in qualsiasi ramo dello scibile.

I giovani che intendono prendere parte al concorso di cui al precedente capoverso, debbono presentare nel luogo, nei modi e nei termini fissati dal bando, apposita domanda, corredata dai seguenti documenti in carta libera:

a) estratto dell’atto di nascita;

b) certificato di residenza;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato generale del casellario giudiziario;

e) certificato di buona condotta morale e civile;

f) certificato del Sindaco attestante le condizioni economiche della famiglia del concorrente;

g) situazione di famiglia;

h) titolo di studio con dichiarazione dell’indirizzo degli studi prescelto;

i) eventuali titoli di preferenza.

L’avviso di concorso deve essere pubblicato all’Albo Comunale di Lendinara almeno un mese prima della data fissata come termine per la presentazione delle domande. Non viene tenuto conto delle domande pervenute oltre tale limite e di quelle prive, in tale data, di regolare e completa documentazione.

 

Art. 17 – ASSEGNAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione forma una graduatoria dei concorrenti in base ai titoli di studio, alle condizioni economiche ed ai titoli di preferenza di cui al capo successivo del presente articolo, deliberando in merito al conferimento dei premi.

I premi vengono pagati in unica soluzione al termine dell’anno scolastico.

Nell’assegnazione dei premi di studio oltre alle citate preferenze, è favorito chi versa in più disagiate condizioni economiche e dimostri col profitto sufficiente attitudine allo studio.

A parità di tali condizioni è tenuto conto delle preferenze stabilite dalle leggi vigenti ed in ogni caso, di quelle disposte a favore di:

a) orfani di caduti sul lavoro;

b) figli di invalidi o mutilati civili;

c) appartenenti a famiglie numerose.

L’entità di tali premi ed il loro numero, viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

 

Capo V°

Art. 18 – ALBO D’ORO

Viene mantenuto e continuamente aggiornato l’albo d’oro dell’Asilo Infantile nel quale sono stati citati i fondatori dell’Ente ed i successivi benemeriti che, con atti di notevole importanza e cospicue donazioni contribuirono e contribuiranno al potenziamento morale ed economico dell’Ente Morale.

 

Capo VI°

Art. 19 – NORME TRANSITORIE

Gli attuali Consigli di Amministrazione restano in carica fino alla convocazione del nuovo Consiglio, come previsto dall’art. 7 del presente statuto.

Il Presidente della Fondazione Dott. Brunetto Boldrin, una volta in possesso del decreto regionale di approvazione della fusione dei due enti e del nuovo statuto, procederà alla convocazione della prima seduta.

Il presente Statuto entrerà in vigore alla data del decreto regionale di approvazione.

ELENCO DEI BENI PATRIMONIALI

della Fondazione Dott. Brunetto Boldrin

– Edificio sito a Lendinara – Via G.B. Conti 30 – denominato “Palazzo Boldrin”, sede dell’Ente e della Biblioteca Comunale;

– Edificio sito in Lendinara – Via Garibaldi 17 – in parte affittato e in parte in uso del Comune;

– Titoli e depositi £. 2.400.000.

 

ELENCO DEI BENI PATRIMONIALI

Dell’Asilo Infantile Vittorio Emanuele II°

– Edificio sito a lendinara – Via G.B. Conti 26 – affittato;

– Edificio sito a Lendinara – Via Garibaldi 15 – ex Asilo, concesso al Comune di Lendinara per scuola materna;

– Terreno di ett. 12.62.99 sito in Comune di Gavello (RO), denominato “Fondo Marsiglia”, affittato;

– Terreno di ettari 4 circa, sito a Lendinara, denominato “Fondo Villino Irma”, attualmente condotto in economia dall’Ente.